Columbia Turismo • 2008

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE


Norme applicabili
Il contratto è regolato dalle previsioni che seguono e dal Decreto Legislativo n. 111 del 17 marzo 1995, dalla Direttiva 90/314/CEE, dalle convenzioni internazionali in materia, ed in particolare dalla Convenzione di Bruxelles del 20 aprile 1970, resa esecutiva con legge 29 dicembre 1977, n. 1084, dalla Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 sul trasporto aereo internazionale, resa esecutiva con legge 19 maggio 1932, n. 41, dalla Convenzione di Berna del 25 febbraio 1961 sul trasporto ferroviario, resa esecutiva con legge 2 marzo 1963, n. 806, in quanto applicabili ai servizi oggetto del pacchetto turistico, dalle previsioni in materia del codice civile e delle altre norme di diritto interno, in quanto non derogate dalle previsioni del presente contratto, nonchè del codice del consumo.

Prezzo - Revisione - Acconti
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nelle Condizioni Speciali del presente contratto. Tale prezzo potrà essere modificato soltanto in dipendenza di variazioni del costo del trasporto, del carburante, dei diritti e delle tasse, quali (a titolo esemplificativo e non esaustivo) le tasse di imbarco o sbarco nei porti e negli aeroporti, e del tasso di cambio applicato (quale indicato nelle Condizioni Speciali). La revisione del prezzo sarà determinata in proporzione alla variazioni dei citati elementi ed al Viaggiatore verrà fornita l’esatta indicazione della variazione dell’elemento di prezzo che ha determinato la revisione stessa e potrà essere richiesta fino a 20 giorni prima della partenza del viaggio. Al momento della prenotazione il Viaggiatore dovrà corrispondere un acconto pari al 25% del prezzo. Il saldo del prezzo dovrà essere corrisposto 30 giorni prima dell’inizio del viaggio. Qualora la prenotazione avvenga in una data successiva a quella, come sopra determinata, prevista per il saldo del prezzo, il Viaggiatore farà luogo al pagamento integrale contestualmente alla prenotazione. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinarne da parte dell’organizzazione la risoluzione di diritto del contratto.

Recesso - annullamento
1. Il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto senza corrispondere alcuna penalità, nelle seguenti ipotesi:
- aumenti del prezzo del pacchetto indicato nelle condizioni speciali, in misura eccedente il 10%;
- slittamento della data di partenza superiore alle 48 ore;
- modifiche essenziali del contratto richieste dopo la conclusione del contratto dall’Organizzatore e non richieste dal Viaggiatore. A tal fine si precisa che il Viaggiatore deve comunicare per iscritto all’Organizzatore la propria scelta di accettare o di recedere entro due giorni lavorativi dalla ricezione della proposta di modifica.
2. Nelle ipotesi indicate nel precedente comma, ovvero allorché l’Organizzatore annulli il pacchetto turistico prima della partenza, per qualsiasi motivo tranne che per colpa del Viaggiatore stesso, quest’ultimo ha i seguenti, alternativi diritti:
- usufruire di un altro pacchetto turistico di qualità equivalente o, se non disponibile, superiore senza supplemento di prezzo, ovvero di un pacchetto turistico di qualità inferiore, con restituzione della differenza di prezzo;
- ricevere la parte di prezzo già corrisposta, entro sette giorni lavorativi dal momento della comunicazione dell’intenzione di recedere o di accettare la proposta alternativa, ai sensi del comma successivo, ovvero dell’annullamento.
3. Il Viaggiatore deve comunicare per iscritto all’Organizzatore la propria scelta di recedere ovvero di usufruire del pacchetto turistico alternativo entro e non oltre due giorni dalla ricezione della proposta alternativa. Inoltre, ove ne fornisca specifica prova, ha altresì diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni che avesse subito in dipendenza della mancata esecuzione del contratto. Il Viaggiatore non ha comunque diritto al risarcimento del maggior danno allorché l’annullamento del viaggio dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, eventualmente indicato nelle Condizioni speciali ed il Viaggiatore abbia ricevuto comunicazione del mancato raggiungimento almeno 20 giorni prima della data fissata per la partenza, ovvero allorché l’annullamento dipenda da cause di forza maggiore.
4. Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, da caso fortuito e da mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del Viaggiatore del pacchetto turistico offerto in alternativa, l’Organizzatore che annulla (art. 33 lett. e cod. consumo) restituirà al Viaggiatore il doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato dall’Organizzatore.
5. Qualora il Viaggiatore intenda recedere dal contratto si applicheranno le seguenti Condizioni:
a) Viaggio e soggiorni individuali - IT aerei individuali:
25% + quota d’iscrizione sino a 15 giorni prima della partenza; 50% + quota d'iscrizione sino a 5 giorni prima della partenza;
Nessun rimborso dopo tali termini.
b) Charter europei - IT aerei gruppo - Viaggi di gruppo con altri mezzi;
1) Europa Orientale, Repubbliche Baltiche, Scandinavia, Cina e Oriente.
10% della quota fino a 31 gg. prima della partenza.; 30% della quota da 30 a 18 gg. prima della partenza.; 60% della quota da 17 a 7 gg. prima della partenza; 100% della quota da 6 gg. prima della partenza.
2) Russia e CSI (compresi Tours combinati)
10% della quota fino a 46 gg. prima della partenza; 25% della quota da 45 a 31 gg. prima della partenza; 40% della quota da 30 a 18 gg. prima della partenza; 60% della quota da 17 a 7 gg. prima della partenza; 100% della quota da 6 gg. prima della partenza.
6. Charter europei, IT aerei gruppo, viaggi di gruppo con altri mezzi: il Viaggiatore, iscritto ad una delle combinazioni sopraindicate (charter europei, IT aerei gruppo, viaggi di gruppo con altri mezzi), ha altresì diritto di recedere unilateralmente dal contratto al sopravvenire delle seguenti circostanze:
- decesso; malattia e/o infortunio, insorti successivamente all’iscrizione, per i quali sia documentata da unità ospedaliera e/o istituto di cura l’impossibilità di partecipare al viaggio:
a) del Viaggiatore o del suo coniuge, figlio/a, fratello/sorella, genitore o suocero/a o, infine del nonno/a;
b) di eventuale accompagnatore iscritto al viaggio insieme e contemporaneamente al viaggiatore stesso;
- citazione del Viaggiatore avanti alla autorità guidiziaria penale o convocazione in qualità di giudice popolare se intervenuti successivamente all’iscrizione al viaggio.
7. Nelle ipotesi descritte al punto precedente il Viaggiatore (o chi per esso), a pena di decadenza, deve portare a conoscenza dell’evento gli organizzatori (agenzia e Tour Operator), non più tardi di 5 giorni dal verificarsi dell’evento e almeno il giorno antecedente la data fissata per la partenza, con una formale e motivata rinuncia scritta al viaggio specificando le circostanze dell’evento, i propri dati anagrafici ed il proprio recapito. Il Viaggiatore (o chi per esso) dovrà poi far pervenire copia dell’estratto conto della prenotazione, certificato di pronto soccorso e/o di ricovero di ospedale e le certificazioni mediche di pronto soccorso o di istituto di cura convenzionati attestanti la data dell’infortunio e/o dell’insorgenza della malattia, la diagnosi specifica ed i giorni di prognosi; in caso di ricovero, copia della cartella clinica; in caso di decesso il certificato di morte; ogni ulteriore documentazione eventualmente richiesta al fine di dimostrare il verificarsi dell’evento che ha reso impossibile la partenza; il biglietto annullato; i documenti di viaggio; il contratto di prenotazione di viaggio, il recapito della persona colpita da malattia o infortunio, se diversa dal Viaggiatore.
8. Al Viaggiatore che recede nei casi previsti dal precedente comma 6 spetta il rimborso delle somme effettivamente versate per il viaggio con l’esclusione dei costi relativi a:
- diritti di iscrizione;
- spese ottenimento visto d’ingresso;
- franchigia pari al 10% in caso di rinuncia per malattia;
Non sorgerà diritto al rimborso in caso di:
- colpa o dolo del Viaggiatore,
- malattie preesistenti di carattere evolutivo;
- sussistenza, già al momento della prenotazione del viaggio, delle condizioni o degli eventi descritti al precedente punto;
- malattia, infortunio o decesso di persona di età superiore agli 80 anni;
- stato di gravidanza oltre il sesto mese e situazioni patologiche ad esso conseguenti;
- omessa o ritardata comunicazione di recesso ai sensi del precedente comma.

Cessione del Contratto
Il Viaggiatore, qualora si trovi nell’impossibilità di usufruire del pacchetto turistico, può cedere il contratto ad un terzo, a patto che questi soddisfi tutte le condizioni ed i requisiti per la fruizione dei servizi oggetto del pacchetto turistico. In tal caso il Viaggiatore deve dare comunicazione della propria intenzione di cedere il contratto all’Organizzatore a mezzo raccomandata A.R. o, in casi di urgenza, telegramma o telex, che dovrà pervenire entro e non oltre quattro giorni lavorativi prima della partenza, indicando le generalità del cessionario (nome, cognome, sesso, data di nascita, cittadinanza). Tuttavia l’organizzatore non sarà responsabile dell’eventuale mancata accettazione del nuovo nominativo da parte di terzi fornitori dei servizi e, qualora necessario, dell’ ottenimento tempestivo del visto d’ingresso. A seguito della cessione il cedente ed il cessionario sono solidalmente obbligati per il pagamento del prezzo del pacchetto turistico e delle spese aggiuntive come quantificate dall’organizzatore prima della cessione.

Accordi specifici
Il Viaggiatore può far presenti, all’atto della prenotazione, particolari richieste od esigenze che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, qualora ciò sia tecnicamente possibile. In tal caso gli accordi specifici verranno inseriti nell’ambito delle Condizioni Speciali. Allo stesso modo verranno inserite nelle Condizioni Speciali eventuali modifiche al pacchetto turistico, così come descritto nel Catalogo di riferimento, che dovessero essere concordate tra le parti al momento della prenotazione. Dopo la conclusione del contratto, eventuali modifiche, siano esse richieste dal Viaggiatore, ovvero dall’Organizzatore, dovranno formare oggetto di specifico accordo, da redigersi per iscritto.

Modifiche dopo la partenza
Dopo la partenza, allorché una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto non possa essere effettuata, I’Organizzatore predispone adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del Viaggiatore, oppure rimborsa quest’ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate, salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno, che sia provato dal Viaggiatore. Se non è possibile alcuna soluzione alternativa o il Viaggiatore non l’accetta per un giustificato motivo, I’Organizzatore gli mette a disposizione un mezzo di trasporto equivalente per il ritorno al luogo di partenza o ad un altro luogo convenuto, compatibilmente alle disponibilità del mezzo e di posti, e gli restituisce la differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

Assicurazioni Fondo di Garanzia
L’Organizzatore ha stipulato, ai sensi dell’art. 20 d. Igt. n. 111 del 17 marzo 1995, polizza assicurativa con l’Europ Assistance n. 7762 per la Responsabilità civile di cui agli art. 15-10 del D.LGS 111-17/3/4; il Viaggiatore può stipulare le polizze facoltative integrative per l’aumento dei massimali. Ai sensi dell’ art. 21 d. Igt. 111 del 17 marzo 1995 è stato istituito un Fondo di Garanzia presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui possono usufruire tutti i viaggiatori, in caso di insolvenza o di fallimento del Venditore o dell’Organizzatore, per il rimborso del prezzo versato ed il rimpatrio in caso di viaggio all’estero. Le modalità di funzionamento di tale Fondo di Garanzia sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del Tesoro.

Responsabilità dell’Organizzatore
La responsabilità dell’Organizzatore nei confronti del Viaggiatore per eventuali danni subiti a causa del mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni previste dal presente contratto è regolata dalle leggi e dalle convenzioni internazionali richiamate al precedente art. 1. Pertanto, in nessun caso la responsabilità dell’Organizzatore, a qualunque titolo insorgente, nei confronti del Viaggiatore potrà eccedere i limiti previsti dalle leggi e convenzioni sopra richiamate, in relazione al danno lamentato. L’agente di viaggio (Venditore) presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico, non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dalla organizzazione del viaggio, ma risponde esclusivamente delle obbligazioni nascenti nella sua qualità di intermediario e comunque nei limiti per tale responsabilità previsti dalle leggi e convenzioni sopra citate. E’ esclusa in ogni caso la responsabilità dell’Organizzatore e del Venditore qualora l’inadempimento lamentato dal Viaggiatore dipenda da cause imputabili al Viaggiatore stesso, ovvero imputabili ad un terzo estraneo alla fornitura delle prestazioni previste dal contratto, ovvero sia dovuto a caso fortuito o a forza maggiore.
L’Organizzatore, inoltre, non potrà essere ritenuto responsabile di eventuali danni che derivino da prestazioni di servizi fornite da terzi estranei e non facenti parte del pacchetto turistico, ovvero che derivino da iniziative autonome assunte dal Viaggiatore nel corso dell’esecuzione del viaggio, ovvero da circostanze che l’Organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere e risolvere.

classificazione alberghiera
La classificazione delle strutture alberghiere riportata in catalogo o in altro materiale informativo è quella ufficiale stabilita dalle competenti autorità del paese in cui il servizio è erogato.

bagaglio
Il bagaglio viaggia a rischio e pericolo del partecipante, l’organizzatore non può in nessun caso essere considerato responsabile dell’eventuale perdita o danno, così come non può essere chiamato a risarcire i disagi derivanti dal mancato arrivo alla destinazione finale. In caso di smarrimento del bagaglio da parte del vettore aereo, la denuncia e le pratiche per la restituzione dello stesso sono a carico del passeggero.

Reclamo
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal Viaggiatore senza ritardo affinché l’Organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. Il Viaggiatore deve altresì, a pena di decadenza, sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all’Organizzatore ed al Venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza.

Condizioni speciali
Le quote di partecipazione e i supplementi sono stati fissati in base alle imposizioni fiscali, ai costi dei servizi e alle tariffe aeree in vigore alla data del 27 dicembre 07.
Il cambio applicato è di: 1 USD = 0,70 € relativamente ai viaggi in Bielorussia, Ucraina, Armenia, Uzbekistan, Turkmenistan, Mongolia, Cina e Oriente; per i viaggi in Russia i prezzi sono basati sui costi dei servizi espressi in rubli pari a: 1 EUR = 35 Rbs, per i viaggi in Europa, in Scandinavia e nelle Repubbliche Baltiche i costi dei servizi sono espressi in Euro.
Eventuali oscillazioni al rialzo dei cambi superiori al 2% comporteranno un aumento delle quote di partecipazione.
Per i viaggi di gruppo il numero minimo di partecipanti per garantire la partenza è indicato nei riquadri in calce ai programmi.
Le modifiche richieste dal viaggiatore dopo la prenotazione comportano un aggravio dei costi pari a:
- diritto fisso di € 20 per recupero spese;
- eventuali penalità richieste dai fornitori dei servizi.

VALIDITA’ DEI PROGRAMMI
1 gennaio - 31 dicembre ’08

Nota: il presente opuscolo è emesso dietro la sola responsabilità dell’Operatore Turistico. Non è emesso per conto delle Compagnie Aeree in esso menzionate o delle Compagnie Aeree i cui servizi vengono impiegati durante il viaggio, nè le impegna.


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